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Come verificare se il tuo dentista è abilitato

Dr. Ernesto Bruschi · · Agg. · 9 min di lettura
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Schema della ricerca sull'Albo Unico FNOMCeO: cognome, nome, Ordine e i tre controlli da fare sulla scheda del dentista

In breve — L’Albo Unico della FNOMCeO è pubblico, si apre dal telefono senza registrazione e ti dice se chi ti cura è iscritto all’Albo degli Odontoiatri, in quale Ordine e da quando. Cognome per intero, nome anche parziale, due minuti. Se il nome non compare, chiedi allo studio il numero di iscrizione e verifica con l’Ordine provinciale prima di farti mettere le mani in bocca.

Un registro pubblico che quasi nessuno apre

Le stime che circolano tra Ordini e associazioni di categoria parlano di circa 15.000 persone che in Italia curano denti senza averne il titolo. È una stima, e chi la fa lo dice per primo. Il dato certo è un altro. Esiste un registro nazionale, pubblico, aggiornato dai 106 Ordini provinciali, che in due minuti ti dice se il cognome sulla targa in ottone corrisponde a un odontoiatra abilitato. In trent’anni di studio non ricordo un paziente che mi abbia detto di averlo consultato prima della prima visita.

Ci vuole meno tempo che a leggere le recensioni su Google. E dice una cosa che le recensioni non possono dire.

Cosa ti dice l’Albo Unico, e cosa no

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri tiene due elenchi separati: l’Albo Unico dei Medici Chirurghi e l’Albo Unico degli Odontoiatri. I dati arrivano dagli Ordini territoriali, che restano responsabili del loro aggiornamento.

Per ogni professionista trovi l’Ordine di iscrizione, l’Albo a cui è iscritto, il numero e la data di iscrizione. Dal marzo 2026, per la revisione tecnica del sistema, la Federazione pubblica solo i dati previsti dalla legge. Master, dottorati e corsi di perfezionamento arriveranno dopo un regolamento che li renda omogenei tra le province. Se hai bisogno di quelle informazioni oggi, le trovi sull’albo dell’Ordine provinciale, oppure le chiedi direttamente.

Un’avvertenza che leggi in fondo alla pagina del registro e che riguarda anche questo sito. La consultazione è consentita per informazione e interesse pubblico; copiare, scaricare o ridistribuire i dati a fini commerciali è vietato. Nessun sito privato, il mio compreso, può replicare quella ricerca. Quello che posso fare è spiegarti come usarla.

La ricerca, passo per passo

Apri albounico.fnomceo.it e resta nella scheda “Professionisti”.

  1. Cognome. Va scritto per intero, è l’unico campo obbligatorio. Se contiene una lettera accentata e non esce nulla, riprova con la lettera seguita da apostrofo (Donà diventa Dona’) e poi senza accento (Dona): gli Ordini inviano i dati in formati diversi.
  2. Nome. Basta una parte. Con un cognome comune conviene scriverlo, altrimenti ti arriva una lista lunga.
  3. Ordine della provincia. Facoltativo. L’iscrizione è nella provincia dove il professionista risiede o lavora, e non sempre coincide con quella dello studio in cui lo incontri. Se il primo tentativo con la provincia non dà risultati, ripeti senza.
  4. Cerca, poi apri la scheda.

Sulla scheda, tre controlli.

L’Albo è quello degli Odontoiatri. È il titolo che serve per lavorare in bocca. Un medico iscritto solo all’Albo dei Medici Chirurghi non può esercitare l’odontoiatria, con le eccezioni delle generazioni precedenti alla laurea in Odontoiatria, che vedremo tra poco.

Il numero e la data di iscrizione esistono. Il numero è quello che spesso trovi sulla targa, sulle ricette e sul sito dello studio. Se lo studio lo espone, confrontalo con la scheda.

Il nome è esattamente quello. Un omonimo iscritto a Bolzano non ti serve se lo studio è a Latina. In caso di dubbio chiama l’Ordine della provincia indicata: risponde al telefono ed è tenuto a confermare l’iscrizione.

Chi può fare cosa in uno studio dentistico

La legge 409 del 1985 ha istituito la professione di odontoiatra e l’Albo che la raccoglie. Da allora, per curare denti, serve la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri.

Restano i medici chirurghi delle generazioni precedenti. Chi ha iniziato Medicina prima del 28 gennaio 1980 poteva iscriversi all’Albo degli Odontoiatri direttamente. Chi ha iniziato tra il 1980 e la fine del 1984 poteva farlo dopo una prova attitudinale o con una specializzazione in campo odontoiatrico. Sono colleghi che hanno tutti passato i sessant’anni, spesso ottimi, e nella scheda li trovi iscritti a entrambi gli Albi. Un medico che ha iniziato dopo, senza specializzazione odontoiatrica, non può.

L’igienista dentale è una professione sanitaria con laurea triennale e un proprio Albo, quello degli Ordini TSRM e PSTRP. Il profilo del 1999 la definisce con precisione. Rimozione del tartaro, levigatura radicolare, educazione all’igiene, su indicazione dell’odontoiatra. Diagnosi, anestesie, otturazioni ed estrazioni restano fuori.

L’odontotecnico costruisce la protesi. Lo fa in laboratorio, su prescrizione dell’odontoiatra, e il regolamento del 1928 che ancora lo disciplina gli vieta qualunque manovra, cruenta o meno, nella bocca del paziente, anche in presenza del dentista. La riforma delle professioni sanitarie in discussione nel 2026 ha ribadito quel confine: il suo ruolo resta la fabbricazione del dispositivo, senza intervento diretto sul paziente, e il Governo ha tempo fino alla fine dell’anno per aggiornare competenze e percorsi formativi. Chi ti “prova la protesi in bocca” deve essere un odontoiatra. Se ti accorgi che è la stessa persona che l’ha costruita, e non ha una laurea in odontoiatria, sei davanti al caso più comune di esercizio abusivo.

Se il nome non compare

Prima le spiegazioni innocue. Cognome con accento o apostrofo, doppio cognome scritto in ordine diverso, provincia sbagliata, iscrizione recente non ancora sincronizzata: la Federazione stessa avverte che possono esserci disallineamenti temporanei con gli albi provinciali. Ripeti la ricerca senza provincia e con le varianti del cognome.

Poi il titolo estero. Un dentista laureato in un altro Paese può lavorare in Italia solo dopo il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute e l’iscrizione a un Ordine provinciale italiano. Se esercita stabilmente qui, nell’Albo Unico c’è. Se non c’è, il titolo estero da solo non basta.

Se dopo questi tentativi il nome continua a mancare, chiedi allo studio il numero di iscrizione e la provincia dell’Ordine. È una domanda normale, e un professionista risponde in dieci secondi. Con quei due dati chiami l’Ordine e chiudi la questione. Se lo studio non risponde, o cambia discorso, la risposta te l’ha data.

Nel novembre 2024 il presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, dopo alcuni casi gravi legati a medicina estetica promossa sui social, ha invitato i cittadini a controllare sul registro l’iscrizione e i titoli di chi si propone come professionista, ricordando che “il medico ha il dovere di illustrare al cittadino il proprio percorso formativo”. Vale per il dentista allo stesso modo.

Cosa rischia chi lo fa senza titolo

La legge 3 del 2018 ha riscritto l’articolo 348 del codice penale. Chi esercita abusivamente una professione per cui serve un’abilitazione dello Stato rischia da sei mesi a tre anni di reclusione e una multa da 10.000 a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca di ciò che è servito a commettere il reato, quindi attrezzature e locali.

Il comma che riguarda i miei colleghi è il terzo. Il professionista abilitato che fa lavorare un abusivo, o ne dirige l’attività, rischia da uno a cinque anni e una multa da 15.000 a 75.000 euro, con la trasmissione della sentenza all’Ordine per l’interdizione. È la norma pensata per lo studio in cui l’odontoiatra firma e l’odontotecnico opera. Le segnalazioni si fanno all’Ordine provinciale o ai Carabinieri del NAS, e l’Ordine può costituirsi parte civile.

Quello che l’Albo non ti dice

L’iscrizione è il pavimento. Dice che quella persona può curarti, non come lo fa. Per un intervento importante ho scritto altrove come scegliere un implantologo e come scegliere un parodontologo: conta il volume operatorio, conta la formazione post-laurea, conta se ti spiega le alternative e mette per iscritto quello che propone. Nessuno di questi elementi compare nella scheda.

Nemmeno il prezzo compare, e il prezzo è la leva con cui l’abusivo ti trova. Il preventivo molto più basso degli altri ha quasi sempre una spiegazione, e qualche volta la spiegazione è che chi te lo fa non ha una laurea. Ne ho raccontato un caso, e non era il più grave che ho visto.

Cosa fare, in ordine

Cerca il cognome sull’Albo Unico prima della prima visita, non dopo il preventivo. Alla visita guarda chi ti mette le mani in bocca e chiediti se è la stessa persona che compare nella scheda. Se cambia, chiedi chi è e cosa fa. Un’igienista che rimuove il tartaro è nella norma; un “tecnico” che ti prova la protesi o ti adatta un apparecchio non lo è.

Non ti farà scegliere il dentista migliore. Ti toglie dal tavolo il rischio peggiore, e lo fa in due minuti.

Quello che descrivo qui è il primo controllo che consiglio a chi arriva nello Studio Denti Più a Frosinone con una protesi o un impianto fatti altrove e qualche dubbio su chi li ha eseguiti.


Dr. Ernesto Bruschi — parodontologo e implantologo, Centro Odontoiatrico Denti Più, Frosinone. Iscritto all’Albo degli Odontoiatri di Frosinone, n. 594, verificabile sull’Albo Unico FNOMCeO. ORCID: 0000-0002-4773-5384.

Riferimenti normativi e fonti

  1. FNOMCeO. Albo Unico Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri — Ricerca professionista. albounico.fnomceo.it. Consultato il 9 settembre 2026.

  2. Legge 24 luglio 1985, n. 409. Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee. Testo su portale.fnomceo.it.

  3. Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 12 — Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie (nuovo testo dell’art. 348 c.p., esercizio abusivo di una professione). normattiva.it.

  4. Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Regolamento per l’esecuzione della legge sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (art. 11, odontotecnici). normattiva.it.

  5. Decreto Ministeriale 15 marzo 1999, n. 137. Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’igienista dentale. normattiva.it.

  6. Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura sul sito del Ministero della Salute.

  7. FNOMCeO. Medici e pubblicità social, Anelli: “Verificare che i professionisti siano iscritti all’Albo e i loro titoli”. 13 novembre 2024. portale.fnomceo.it.

  8. Odontoiatria33. DDL professioni sanitarie, sì all’emendamento di riforma delle arti ausiliarie sanitarie. 2 luglio 2026. odontoiatria33.it.

  9. ANDI Bologna. Abusivismo negli studi dentistici, un problema ancora troppo diffuso (stima: circa 15.000 abusivi in Italia). andibologna.it.

Domande frequenti

Dove controllo se un dentista è iscritto all'Albo?
Sull'Albo Unico Nazionale della FNOMCeO, all'indirizzo albounico.fnomceo.it. È un servizio pubblico, si usa dal telefono e non chiede registrazione. Il cognome va scritto per intero, del nome basta una parte, la provincia dell'Ordine è facoltativa. La scheda mostra l'Ordine di iscrizione, l'Albo (Medici Chirurghi o Odontoiatri), il numero e la data di iscrizione.
Il mio dentista è iscritto all'Albo dei Medici e non a quello degli Odontoiatri: può curarmi i denti?
Per esercitare l'odontoiatria serve l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri. I medici delle generazioni precedenti alla laurea in odontoiatria (formazione iniziata prima del 1980, oppure entro il 1984 con prova attitudinale o specializzazione in campo odontoiatrico) vi sono iscritti in aggiunta all'Albo dei Medici, come prevede la legge 409 del 1985. Se nella scheda trovi solo l'Albo dei Medici, chiedi allo studio e, in caso di dubbio, all'Ordine provinciale.
Un dentista laureato all'estero deve essere iscritto in Italia?
Sì. Il titolo va prima riconosciuto dal Ministero della Salute (per i titoli europei secondo il decreto legislativo 206 del 2007), poi il professionista si iscrive a un Ordine provinciale italiano. Chi esercita stabilmente in Italia compare quindi nell'Albo Unico come chiunque altro. Un titolo estero senza iscrizione italiana non autorizza a curare pazienti in uno studio.
L'odontotecnico può provarmi la protesi in bocca?
No. L'odontotecnico progetta e costruisce la protesi su prescrizione dell'odontoiatra; il regolamento del 1928 gli vieta ogni manovra, anche non cruenta, nella bocca del paziente. L'emendamento al disegno di legge sulle professioni sanitarie approvato nel luglio 2026 ha confermato che il suo ruolo resta la fabbricazione del dispositivo, senza intervento diretto sul paziente. Chi ti prova la protesi in bocca deve essere un odontoiatra.
Se è iscritto all'Albo vuol dire che è bravo?
No. L'iscrizione dice che ha il titolo per curarti, non come lo fa. Per capire la qualità servono altri indicatori: quanti interventi di quel tipo esegue ogni anno, quale formazione post-laurea ha, se pubblica su riviste scientifiche, se ti spiega le alternative e mette per iscritto un piano di cura. L'Albo è il pavimento, non il traguardo.
Cosa rischia chi cura i denti senza titolo?
Dal 2018 l'articolo 348 del codice penale punisce l'esercizio abusivo di una professione con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro, con confisca di attrezzature e locali usati per il reato. Il professionista abilitato che fa lavorare o dirige un abusivo rischia da uno a cinque anni e una multa da 15.000 a 75.000 euro.

Referenze

  1. Albo Unico Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)
  2. Legge 24 luglio 1985, n. 409 — Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra
  3. Legge 11 gennaio 2018, n. 3, art. 12 — nuovo art. 348 del codice penale
  4. Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 — arti ausiliarie delle professioni sanitarie
  5. Decreto Ministeriale 15 marzo 1999, n. 137 — profilo professionale dell'igienista dentale

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